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Internal Dealing


Con l’ammissione alla negoziazione delle azioni e delle obbligazioni non convertibili emesse dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. sul mercato Vorvel, rispettivamente in data 27/12/2017 e 03/01/2018, la Cassa ha dato attuazione, fra l’altro, all’art. 19, del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR) e ai Regolamenti Delegati n. 522/2016 e n. 523/2016, disciplinando, in uno specifico Regolamento interno, la gestione delle operazioni effettuate dai Soggetti rilevanti o da Persone strettamente legate agli stessi, nonché gli obblighi informativi e di astensione dal compiere operazioni di negoziazione durante il cosiddetto closed period (=periodo di astensione) a valere sugli strumenti finanziari emessi dalla Cassa e negoziati sul mercato Vorvel.

Ai fini degli adempimenti regolamentari in materia di Internal Dealing, sono:

Soggetti rilevanti della Cassa di Risparmio di Bolzano Spa:
a) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
b) i componenti del Collegio Sindacale (sindaci effettivi);
c) l’Amministratore Delegato e Direttore Generale;

Persone strettamente legate ai Soggetti rilevanti della Cassa di Risparmio di Bolzano Spa:
d) il coniuge o partner equiparato ai sensi di legge;
e) i figli a carico ai sensi di legge;
f) i parenti che, alla data dell’operazione, convivano da almeno un (1) anno con il Soggetto rilevante;
g) le persone giuridiche, società di persone o trust:

g.1) dirette da una persona di cui alle lettere da (a) a (f) ovvero;

g.2) direttamente o indirettamente controllate da una persona di cui alle lettere da (a) a (f) ovvero;

g.3) costituite a beneficio di una persona di cui alle lettere da (a) a (f), ovvero;

g.4) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di una persona di cui alle lettere da (a) a (f).

 

In capo ai singoli Soggetti rilevanti e alle Persone loro strettamente legate opera la seguente prescrizione MAR, ovvero l’obbligo di notificare a Consob e al pubblico le operazioni su strumenti finanziari emessi dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. e negoziati sul mercato Vorvel, qualora l’ammontare di tali operazioni raggiunga o superi, la soglia di ventimila (20.000) euro nel corso di un anno solare.

I Soggetti rilevanti possono delegare la Cassa ad effettuare la comunicazione a Consob ed al pubblico delle operazioni soggette a notifica compiute dagli stessi o dalle relative persone strettamente legate.

Inoltre ai Soggetti rilevanti della Cassa e alle Persone a loro strettamente legate è fatto obbligo di astenersi dal compiere, anche per conto di terzi, direttamente o indirettamente, operazioni su strumenti finanziari emessi dalla Cassa e negoziati sul mercato Vorvel, nei 30 giorni di calendario prima della comunicazione al pubblico di un rapporto finanziario semestrale o di un rapporto di fine anno. E’ previsto altresì che nel caso di pubblicazione di dati di bilancio c.d. preliminary, seguiti poi dalla pubblicazione dei dati definitivi, il periodo di astensione si applichi solo con riferimento alla data di pubblicazione dei dati preliminari e non a quella dei dati definitivi.
Il closed period (=periodo di astensione) è preavvisato dalla Cassa ai Soggetti rilevanti. Questi, ai sensi del Regolamento, fornito dalla Cassa, ottemperano agli obblighi previsti a loro carico per iscritto, conservando la prova di aver informato parimenti le Persone a loro strettamente legate.

Soggetti rilevanti: negoziazione

Informativa closed period