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Informativa sulla sostenibilità


Premessa

Il Regolamento (UE) n. 2088/2019 (di seguito il “Regolamento SFDR”) in materia di obblighi di trasparenza sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari impone ai soggetti che prestano consulenza in materia di investimenti e su prodotti di investimento assicurativi di pubblicare sui loro siti web:

  • informazioni sulle politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle loro consulenze;
  • informazioni su come le loro politiche di remunerazione siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità;
  • se nel fornire la propria consulenza prendono o meno in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

La Banca risulta destinataria di tali obblighi nella sua qualità di “consulente finanziario” come definito dal Regolamento SFDR in quanto presta in favore della propria clientela attività di consulenza in materia di investimenti e su prodotti di investimento assicurativi.

La Banca ritiene che la considerazione dei rischi di sostenibilità e dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sia di rilevante importanza nell’ambito della consulenza in materia di investimenti e su prodotti di investimento assicurativi. In ragione dell’attenzione della Banca verso le tematiche ESG e nell’ottica di introdurre le stesse in modo più completo ed organico nel proprio modello distributivo, Sparkasse ha avviato un progetto finalizzato ad introdurre e valutare nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e su prodotti di investimento assicurativi la piena considerazione delle preferenze della stessa in materia di investimenti sostenibili ed i conseguenti rischi.

Informazioni sulle politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità (Art. 3 del Regolamento SFDR)

Allo stato la Banca non dispone di specifici indicatori volti a rappresentare e quantificare i rischi di sostenibilità degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi sui quali presta consulenza. La Banca, consapevole dell’importanza di valutare tale nuova tipologia di rischi, nell’ambito del progetto sopra menzionato, ha avviato una serie di valutazioni ed analisi interne al fine di acquisire nel prossimo futuro indicatori affidabili e accurati attraverso i quali poter valutare i rischi di sostenibilità degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi raccomandati. Ad esito della conclusione di tale processo la Banca sarà in grado di integrare i rischi di sostenibilità nell’ambito del servizio di consulenza prestato sulla base delle metriche messe a sua disposizione dai data provider che verranno integrate nei suoi sistemi.

Si evidenzia comunque che ad oggi i rischi di sostenibilità sono parzialmente ed indirettamente considerati nell’ambito delle metriche di rischio utilizzate dalla Banca in relazione al rischio di credito e al rischio mercato, che in una certa misura li incorporano. Ciò comporta che la Banca, pur non avendo adottato indicatori specifici volti a classificare gli strumenti finanziari ed i prodotti di investimento assicurativi da punto di vista dei rischi di sostenibilità, valuta, sia pure in modo indiretto e parzialmente, tale tipologia di rischi nell’ambito degli altri rischi ad oggi considerati.

In fase di prima applicazione degli obblighi di cui al Regolamento SFDR, pertanto, la Banca fa affidamento sugli indicatori già in proprio possesso anche nell’ottica della considerazione dei rischi di sostenibilità. La Banca, tuttavia, nell’ambito della progettualità ESG avviata, provvederà in un futuro prossimo ad integrare i rischi di sostenibilità nelle proprie politiche di gestione dei rischi.

Trasparenza sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nell’ambito delle politiche di remunerazione (Art. 5 del Regolamento SFDR)

La Banca è sensibile e riconosce l’importanza della tematica della sostenibilità e della considerazione dei rischi di sostenibilità anche nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti così come richiesto dal Regolamento SFDR.

Si evidenzia che gli obiettivi qualitativi, previsti dalle Disposizioni di Vigilanza, come ad es. il rispetto delle norme di legge e di vigilanza, unitamente ai criteri di ingresso legati alla solidità patrimoniale e di liquidità rientrano in via generale nell’ambito della sostenibilità.

Per integrare i rischi di sostenibilità in maniera più puntuale all’interno delle strategie di business e gestionali, definendo, ove opportuno, anche indicatori di natura quantitativa, la Banca sta predisponendo uno specifico piano di intervento, a seguito del quale verranno declinati i relativi aspetti a tutti i livelli (servizi di investimento, politiche di credito, ecc.). In tale prospettiva potranno essere riviste anche le politiche di remunerazione relative all’anno 2022.

Nessuna considerazione degli impatti negativi sulla sostenibilità (art. 4 del Regolamento)

La Banca non considera gli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità nelle sue raccomandazioni relativi al servizio di consulenza in materia di investimenti e su prodotti di investimento assicurativi.

Tale scelta è motivata da una serie di ragioni quali:

  • l’assenza di indicatori specifici definitivi relativi al rischio di sostenibilità;
  • la non completezza del quadro normativo attuativo del  Regolamento SFDR.

Tali circostanze impediscono alla Banca di effettuare una valutazione adeguata degli impatti negativi della consulenza prestata sui fattori di sostenibilità.

Tuttavia la Banca è consapevole della necessità di fornire il servizio di consulenza tenendo in debita considerazione i fattori ambientali, sociali e di governance, e, nell’ambito della progettualità ESG in corso, ha avviato un processo volto all’aggiornamento dei propri sistemi ed all’acquisizione di dati al fine di riuscire in un prossimo futuro a rendere la valutazione degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità un ulteriore componente del servizio erogato.