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28 Maggio 2023

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La Cassa di Risparmio a sostegno dei cittadini danneggiati dalle calamità naturali





Con l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) dell’ 08.05.2023, n. 992, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione di pagamento delle rate a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 04.05.2023 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli’-Cesena.

 

Con l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 24.05.2023, n. 997, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono stati previsti “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli’-Cesena e Rimini” anche a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23.05.2023 con la quale “gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 04.05.2023, sono estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli’-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.

Ai titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolte nei medesimi edifici, è riconosciuta la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Il termine per l’esercizio della facoltà di sospensione è fissato al 04.02.2024.

La sospensione presuppone la presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e consente l’allungamento della durata complessiva del mutuo di un periodo pari a quello della sospensione.

Costi ed effetti della sospensione:

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.

 

  • Si specifica che sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

 

  • Nel caso di sospensione del pagamento dell’intera rata gli interessi saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell’ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale.

 

  • Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alla scadenze originariamente pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo. In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.

In allegato la relativa circolare ABI.

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